Allontanamento dei bambini per la famiglia che viveva nel bosco

“Avvocato, ho letto della famiglia che viveva nel bosco e ai cui figli è stato impedito di restare con i genitori. Ma davvero bastano queste motivazioni per allontanare i bambini?”
“È una vicenda che ha acceso un dibattito molto sentito dall’opinione pubblica. I fatti sono complessi e meritano di essere raccontati con attenzione, perché dietro la decisione del Tribunale ci sono ragioni concrete, ma anche tante domande aperte.”
La storia della famiglia nel bosco
La vicenda riguarda una famiglia di origine anglo-australiana che viveva in un casolare isolato nei dintorni del bosco di Palmoli, in provincia di Chieti. I genitori avevano scelto uno stile di vita alternativo, lontano dalla città, in una casa senza allacci elettrici, idrici o termici, e priva di servizi igienici. I tre figli minori crescevano in questo ambiente, con una routine quotidiana molto diversa da quella delle famiglie urbane. La decisione di allontanare i bambini è stata presa dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila, che ha disposto il loro trasferimento in una casa-famiglia per un periodo di osservazione.
Il provvedimento è stato motivato da diversi elementi: la sicurezza della struttura, l’isolamento sociale dei minori, la mancanza di accesso ai servizi sanitari e la regolarità dell’istruzione parentale. I giudici hanno sottolineato che l’assenza di agibilità del casolare rappresentava un rischio concreto per l’integrità fisica dei bambini, oltre che per il loro sviluppo psicologico e sociale.
Le motivazioni del Tribunale
Il Tribunale ha evidenziato che la permanenza dei minori in un ambiente così isolato avrebbe potuto avere “effetti significativi sullo sviluppo del bambino”, con ricadute sia nell’ambito scolastico sia in quello relazionale. L’isolamento prolungato, unito all’assenza di interazioni con coetanei, è stato considerato un fattore di rischio per il benessere dei minori. Inoltre, la mancata partecipazione ai controlli sanitari obbligatori e la presunta irregolarità dell’istruzione parentale hanno contribuito a rafforzare la decisione.
Un episodio particolarmente significativo è stato l’intossicazione da funghi avvenuta nella primavera precedente, quando la famiglia fu ricoverata per un’intossicazione alimentare. In quell’occasione, i sanitari hanno segnalato la presenza di tre minori che vivevano in condizioni ritenute non adeguate, avviando il percorso di valutazione dei servizi sociali che ha portato all’ordinanza di allontanamento.
Il progetto della difesa
Essendo uno degli snodi più importanti le condizioni dell’abitazione (mancanza di bagno ed assenza di disponibilità di luce e gas tramite le utenze) in cui i bambini vivevano, la difesa della famiglia ha anche presentato un progetto di ristrutturazione che comprenderebbe l’aggiunta di un bagno assieme ad un sistema di fitodepurazione, oltre ad una ulteriore stanza per i figli e a delle migliorie generali dell’intera struttura.
Quando lo Stato può entrare in casa: la linea sottile tra protezione e invasione
L’allontanamento dei minori dalla propria famiglia d’origine costituisce una misura estrema, fondata sull’art. 403 c.c., attuabile solo qualora la permanenza nel nucleo familiare sia fonte di grave pregiudizio per l’integrità fisica o psichica del minore. Il legislatore tutela in primis l’interesse superiore del minore, vero criterio-guida in ogni provvedimento restrittivo dei rapporti genitoriali.
La Cassazione sottolinea nell’ ordinanza n. 3171/1998, come: “L’allontanamento può essere disposto solo ove ogni altro rimedio si sia dimostrato inidoneo a preservare il superiore interesse del minore” e come debba sempre essere considerato come “ultima istanza”.
La legge italiana consente l’istruzione parentale, ma richiede che i genitori siano in grado di provvedere all’istruzione dei figli e che superino un esame annuale di idoneità presso una scuola statale o paritaria. Nel caso della famiglia di Palmoli, il Tribunale ha segnalato che la comunicazione annuale al dirigente scolastico non sarebbe stata prodotta al servizio sociale né depositata in giudizio. Il legale dei genitori contesta questa ricostruzione, sostenendo che la documentazione esiste e che il comportamento dei genitori non costituisce trascuratezza.
La giurisprudenza sottolinea che l’intervento deve essere proporzionato e motivato da un rischio reale e attuale per il benessere del minore. In questo caso, il Tribunale ha ritenuto che la permanenza dei bambini nel casolare rappresentasse un pericolo concreto, sia per la sicurezza fisica sia per lo sviluppo psicologico e sociale.
La sfida vera: difendere i bambini senza spezzare il cuore della famiglia
Questa vicenda solleva questioni importanti sulla tutela del minore e sul rispetto delle scelte educative della famiglia. La decisione del Tribunale è stata motivata da ragioni concrete, ma non può essere ignorato il rischio che la diversità educativa venga percepita come pericolo anziché come ricchezza. L’invito agli operatori, e soprattutto ai giudici, è di mantenere un approccio rigorosamente proporzionato: solo laddove la permanenza in famiglia rappresenti un reale pregiudizio per la crescita psico-fisica del bambino l’allontanamento sarà misura sensata; diversamente, il rischio è di sostituire un disagio concreto con un’anonima precarietà affettiva e sociale. La tutela del minore non deve tradursi, per via giudiziaria, in una normalizzazione forzata che rischia di mortificare le differenze senza ragioni adeguate.
