Famiglia nel bosco: rigettato il ricorso dalla Corte d’appello

Un provvedimento tra libertà familiare e dovere di protezione
La decisione della Corte d’appello dell’Aquila sul caso della cosiddetta “famiglia nel bosco”, con il rigetto del reclamo dei genitori e la conferma dell’allontanamento dei tre figli, è specchio di una giurisprudenza ormai consolidata che pone al centro l’interesse superiore del minore, anche a costo di comprimere in modo incisivo l’autonomia educativa e abitativa della famiglia. La misura della sospensione della responsabilità genitoriale e collocamento in struttura conserva natura eccezionale, ma viene ritenuta necessaria ogniqualvolta il contesto di vita, a causa di una scelta ideologica dei genitori, si traduca in una situazione oggettiva di pregiudizio per i figli.
Il quadro normativo e il ruolo del giudice minorile
Il fondamento normativo del provvedimento si rinviene negli artt. 330 e 333 c.c., che consentono al giudice di limitare o sospendere la responsabilità genitoriale quando la condotta dei genitori o il contesto di vita espongano il minore a “grave pregiudizio”, nonché negli artt. 337-bis e 337-ter c.c., che consacrano il principio dell’interesse preminente del minore come criterio guida di ogni decisione relativa alla prole. In tale prospettiva, secondo il diritto, l’allontanamento e l’affidamento ai servizi sociali non sono sanzioni, ma strumenti funzionali a ristabilire condizioni minime di tutela psico-fisica, educativa e relazionale.
Il Tribunale per i minorenni, le cui ordinanze sono state confermate in sede di appello, ha dunque operato una valutazione generale: non si limita a fotografare l’esistente, ma verifica se il progetto di vita familiare, in questo caso caratterizzato da isolamento abitativo, istruzione informale e carenze igienico-sanitarie, sia compatibile con uno sviluppo armonico dei minori. È in questa chiave che va letta la scelta di sospendere la responsabilità genitoriale, pur riconoscendo che i genitori, successivamente all’intervento dei servizi, hanno compiuto “apprezzabili sforzi di collaborazione”.
Natura “alternativa” delle scelte di vita e limite dell’interesse del minore
Il punto più delicato è il bilanciamento tra libertà di scelta esistenziale dei genitori e diritto dei figli a condizioni di vita almeno adeguate agli standard minimi richiesti dall’ordinamento. La Corte d’appello, nel confermare l’ordinanza di primo grado, non censura in sé il modello di vita “nel bosco”, ma ne valuta le ricadute concrete: isolamento relazionale, istruzione non strutturata, difficoltà di accesso regolare a cure mediche, precarietà igienica e abitativa.
In altre parole, lo stile di vita alternativo è giuridicamente tollerato fino al punto in cui non degeneri in un contesto che renda i minori, di fatto, privi di strumenti essenziali per l’inclusione sociale, l’apprendimento di base e la tutela della salute. Il richiamo, nelle motivazioni, a bambini “isolati nel bosco”, con scarsa socializzazione e una bimba maggiore arrivata in comunità in condizioni di sostanziale illetteratismo, posto che sapeva scrivere solamente il suo nome, evidenzia come la soglia del pregiudizio sia stata ritenuta superata.
La sentenza d’appello: continuità con la tutela, ma apertura sul futuro
Dalle ricostruzioni giornalistiche emerge che la Corte, pur confermando l’allontanamento e la sospensione della responsabilità genitoriale, ha dato atto dei passi avanti compiuti dai genitori, valorizzandoli come elemento dinamico in vista delle successive valutazioni del Tribunale per i minorenni. In un passaggio sintetico ma significativo, i giudici sottolineano come i progressi realizzati possano avere “una sufficiente probabilità di essere valutati in modo positivo dal tribunale”, a condizione che il percorso di collaborazione prosegua in modo stabile.
Si tratta di un’impostazione coerente con l’idea, ormai consolidata, della reversibilità delle misure limitative: l’allontanamento non è concepito come soluzione definitiva, ma come strumento a tempo, legato all’evoluzione delle capacità genitoriali e del contesto di vita.
Come ha affermato, in un diverso contesto, la Cassazione, “il giudice è tenuto a verificare in concreto se il nuovo assetto di vita offerto al minore presenti un effettivo vantaggio rispetto alla situazione precedente”, evitando che le misure si trasformino in assetti cristallizzati e insensibili ai mutamenti. Questa impostazione sistematica consente di leggere il caso della “famiglia nel bosco” come tappa di un percorso, non come punto d’arrivo.
Una riflessione conclusiva: oltre il caso mediatico
Questo caso ha catalizzato un dibattito pubblico polarizzato, oscillante tra la difesa della libertà familiare e la richiesta di interventi sempre più severi. Il diritto minorile, però, vive di sfumature: la vera questione non è se un modello di vita sia “conforme” o “non conforme” alla maggioranza, ma se quel modello, così come concretamente attuato, assicuri ai minori un nucleo minimo irrinunciabile di tutela, educazione e socialità.
In prospettiva, il valore aggiunto che si può trarre da questa vicenda è duplice: da un lato, la consapevolezza che la protezione dei minori impone decisioni talvolta impopolari, dall’altro, l’esigenza di costruire misure flessibili e realmente rivedibili, capaci di accompagnare, e non solo sanzionare, le trasformazioni delle famiglie “non convenzionali”. Proprio in questo equilibrio tra fermezza nella tutela e apertura al cambiamento si gioca, probabilmente, la maturità del sistema di protezione minorile.
