Affidamento dei figli minori e le concrete applicazioni del principio di bigenitorialità

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 1486 del 21 gennaio 2025, torna ad enunciare i principi che devono ispirare la scelta del collocamento del figlio minore e il corretto uso del principio di bigenitorialità.
La decisione arriva a seguito del ricorso del padre che impugnava la decisione della Corte di Appello.
La decisione della Corte di Appello sul collocamento della minore
In particolare, la Corte di Appello aveva modificato il provvedimento provvisorio e urgente emesso dal Tribunale Civile, che aveva stabilito il collocamento paritario della minore.
La Corte di Appello riteneva che, quando si verte in ipotesi di figlio minore in età prescolare o simile, si deve considerare la rilevanza della posizione materna, in quanto maggiormente rispondente agli interessi della prole.
Nella specie, dunque, secondo il giudice del reclamo, la tenera età della minore (poco più di tre anni compiuti nel novembre del 2023) avrebbe dovuto indurre il Tribunale, nell’interesse della minore e nella considerazione del particolare rapporto con la madre, oltre che nella considerazione del maggior tempo disponibile della medesima, a limitare il ricorso al principio del collocamento paritetico.
Il padre ha, in sintesi, ritenuto che la Corte non ha dedicato alcuno spazio al giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere e educare il figlio, né alla valutazione del genitore che meglio garantisse il rispetto dell’altro ed il mantenimento dei rapporti con quest’ultimo, avendo illegittimamente fatto riferimento al criterio della “maternal preference” in quanto tale.
Il declino del criterio della “maternal preference”
Il criterio della “maternal preference” è stato, per lungo tempo, fatto proprio da una parte della giurisprudenza. Secondo questo principio la madre sarebbe considerata il genitore migliore per il collocamento dei minori.
È bene però precisare che la legge non stabilisce alcuna preferenza della madre sul padre.
Di fatto però i giudici hanno per lungo tempo collocato in via prevalente i minori presso le madri sulla base della maggiore idoneità delle stesse a garantire l’accudimento dei figli e questo nonostante, con la legge n. 54 del 8/2/2006, sia stato introdotto l’affidamento condiviso con introduzione del “principio della bigenitorialità”, in virtù del quale entrambi i genitori devono esercitare, insieme o separati, la loro responsabilità di genitori.
Il ribaltamento della Corte di cassazione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del padre.
La Corte rifiuta ogni “automatismo decisionale” nella scelta del collocamento della minore e censura la decisione della Corte di Appello nella parte in cui aveva ritenuto decisiva l’età della minore dando per implicito che la figura genitoriale materna sia da preferire. I giudici inoltre non hanno svolto un esame approfondito sulle reali capacità educative, affettive e relazionali di ciascun genitore. Tale impostazione dei giudici si pone in contrasto con gli artt. 337 ter e 337 quater c.c. che impone una valutazione caso per caso sulla base dei documenti e anche, eventualmente, sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio.
L’età del minore può essere un dato rilevante ma non può concretizzarsi in una preferenza “aprioristica” per la madre.
I criteri di valutazione per il giudice stabiliti dalla Cassazione
In sostanza quali sono i criteri di valutazione deve considerare il giudice nel regolare il collocamento e l’affidamento del minore?
- Effettive capacità genitoriali di ciascun genitore (capacità di cura, educazione, affezione).
- Accesso all’altro genitore.
- Continuità delle relazioni affettive, scolastiche e sociali del minore, con attenzione alla stabilità dell’ambiente di vita.
Nel caso di presenza di condotte pregiudizievoli da parte di un genitore, che incidono sulla capacità genitoriale, sarà abbandonata la regola dell’affidamento condiviso e valutato un affidamento di tipo esclusivo con limitazione, se del caso, anche della frequentazione.
Considerazioni finali
La pronuncia offre spunti significativi per contrastare quella parte della giurisprudenza ancora ancorata all’idea che la madre abbia, per sua stessa natura, più capacità di accudimento e di cura della prole, rispetto al padre. In realtà qualsiasi limitazione del pieno coinvolgimento di entrambi i genitori nella vita del minore deve essere specificamente motivata.
D’altro canto, anche il collocamento paritario non sempre è espressione dell’interesse del minore nel caso concreto. Ogni soluzione dovrà dunque basarsi non su concetti aprioristici ma dovrà effettivamente essere modellata sulla singola vicenda familiare.
